L’art. 44 del D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 istituisce il "Fondo per il reddito di ultima istanza " in favore di tutti i lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19 che ha determinato conseguenti riduzioni, sospensioni o cessazione della loro attività lavorativa.
Tra questi rientrano espressamente i professionisti iscritti alle casse professionali private ma solo nel caso che il reddito dell'anno precedente no superi i 10mila euro.
Prendendo atto che per questi lavoratori autonomi non è stato previsto accesso:
• alla moratoria sui mutui bancari e i leasing ( anche se una delle norme europee citate non li esclude. Il punto è controverso)
• al credito d’imposta sui canoni di locazione dell’immobile adibito a studio professionale
• all’indennità di 600 euro per il mese di marzo
• ai bonus fiscali per donazioni in denaro fatte per finanziare interventi sociali finalizzati al contenimento dell’infezione da Covid-19.
questo fondo di ultima istanza, finanziato con modalità che vedremo nel dettaglio e disciplinate all’art.126 dello stesso decreto, costituisce una delle poche misure dedicate agli iscritti agli ordini professionali e andrà a copertura, per un massimo di 300 milioni di euro per l’annualità 2020.
Le modalità di attuazione del Fondo per il reddito di ultima istanza dovranno essere stabilite entro 30 gg dalla pubblicazione del decreto con un decreto attuativo del ministero del lavoro di concerto con quello dell'Economia e in accordo con le associazioni delle Casse professionali che potranno mettere a disposizione anche parte del Fondo interno.
Ma veniamo al dettaglio dell’art. 126 che stabilisce come verrà finanziato il Fondo per lavoratori e professionisti:
“è autorizzata l’emissione di titoli di stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la risoluzione di approvazione.”