Il D.l. "Curaitalia" del 17.3.2020 all'art. 63, ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 euro, per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, purche con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro. L'importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro nella sede aziendale. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.
Sull'argomento l'agenzia delle entrate dopo le prime FAQ di chiarimenti della circolare n. 8 del 3 aprile 2020 (che riportiamo piu sotto) , ha fornito nuovi chiarimenti con la circolare 11 del 6 maggio . Le novità possono comportare nuovi conteggi e modifiche da parte dei datori di lavoro nella compilazione della CU.
In particolare, le nuove precisazioni sono le seguenti:
FAQ 5.2 : Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro per il bonus ai lavoratori dipendenti, deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Pertanto, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con esclusione degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.
5.3 Ai fini dell’attribuzione del premio di 100 euro, per i dipendenti che nell’anno precedente a quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, (per cui il reddito da lavoro dipendente non ha concorso per intero a tassazione ) il limite dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito, indipendentemente dalla agevolazione che fa concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta.
5.4 COMPILAZIONE CU : Il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto del limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465. In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni cd “rientro dei cervelli” e simili, il sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche:
− la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);
− la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.
5.5 Sempre in tema di premio ai dipendenti, considerata la ratio sottesa alle disposizioni emanate per la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese, si ritiene che il sostituto d’imposta italiano non possa erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono l’attività lavorativa all’estero.
FAQ CIRCOLARE 8/E 2020 del 3 aprile
QUESITO: I giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’articolo 63 del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o
in 30.esimi)?
RISPOSTA: In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
QUESITO: L'attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti come deve avvenire in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020?
RISPOSTA: Considerato che l’importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la sede
QUESITO: I lavoratori che sono in servizio esterno presso clienti o in missione o presso altre sedi dell’impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla percezione del premio ?
RISPOSTA: Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile (“smart working”).
QUESITO: Il bonus deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati "in sede" e giorni lavorabili secondo l'orario di lavoro previsto? Inoltre, come vanno considerate le giornate di ferie, malattia, congedo?
RISPOSTA: Sulla base della lettera della norma che rapporta l’ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro ... indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore - le giornate di ferie o di malattia e sono escluse anche le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
QUESITO: I giorni lavorati in smart working devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?
RISPOSTA: non rientra nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e
strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione
QUESITO: Ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente devono essere considerati anche i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata?
RISPOSTA: Si ritiene che debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.
QUESITO: Considerato il fatto che l'erogazione del premi spetta per il mese di marzo e che l'elaborazione dei cedolini è già in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali allineare il comportamento
RISPOSTA: Il comma 2 dispone, tra l’altro, che i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.
QUESITO ... per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?
RISPOSTA: .. qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.
QUESITO: Il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta?
RISPOSTA: Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia,
come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato inoltre con la Risoluzione 17 E del 31 marzo l'istituzione dei codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti (articolo 63 del DL 17 marzo 2020, n. 18) con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro
Per il modello F24:
- codice tributo “1699” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
- codice tributo “169E” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
AI fini del recupero in compensazione i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Per il recupero in compensazione, non c'è bisogno della presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.