Il decreto n.18 del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e ormai noto come Decreto Cura Italia tratta anche le erogazioni liberali. L’emergenza da Covid 19 ha attivato il proliferare di iniziative di raccolte fondi a sostegno del personale sanitario instancabilmente al lavoro per garantire una risposta immediata ed efficace all'emergenza sanitaria.
Raccolte fondi destinate tanto direttamente a sostenere i medici e infermieri e le loro famiglie, quanto a sostenere i reparti di rianimazione degli ospedali delle provincie più colpite dal Corona Virus. Per tutte le somme erogate in risposta a questa iniziativa sono previste per i soggetti eroganti specifiche agevolazioni fiscali. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo Corona Virus: deduzioni e detrazioni per le donazioni agli ospedali
Il sistema tributario italiano prevede agevolazioni fiscali tanto per i privati quanto per le imprese che effettuino erogazioni liberali in favore di determinate categorie di enti. Le agevolazioni fiscali spettanti a coloro i quali versano somme di denaro ad enti specifici sono sostanzialmente di due tipi:
- detrazioni dall’imposta
- deduzioni dall’imponibile.
Il Decreto Cura Italia con l’art. 66 rubricato “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” fornisce uno specifico chiarimento in merito alle agevolazioni spettanti ai cittadini per premiare la loro generosità nel contribuire direttamente alle necessità del paese derivanti dalla emergenza da Corona Virus. In particolare il comma 1 dell’art. 66 prevede che: “Per le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate nell’anno 2020 da persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti e istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro”.
Il comma 2 dell’art. 66 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 prevede invece che per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica quanto previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ossia si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche. L’articolo prosegue chiarendo inoltre che per quanti riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Invece in merito alla valorizzazione delle erogazioni effettuate dagli stessi soggetti ma in natura, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e del 28 novembre 2019.
Infine, il Decreto Cura Italia ha introdotto all’art 99 “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID 19” la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta per le erogazioni liberali destinate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus COVID 19”.
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