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LAVORO DOMESTICO: STOP AI CONTRIBUTI

1 minuto, Redazione , 03/05/2020

Lavoro domestico: stop ai contributi

Sospesi i versamenti contributivi per colf, baby sitter e badanti dal 23 febbraio al 31 maggio. Idem per la prescrizione. Si riprende il 10 giugno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel decreto Cura Italia una sola misura riguarda i datori di lavoro domestico, esclusi dalle misure per la cassa integrazione in deroga in quanto l'attività di questi collaboratori non è interessata dal divieto.

All'articolo 36 si prevede infatti la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali  e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL  dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Si tratta in sostanza del pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato.

Il decreto specifica però che chi avesse già provveduto al pagamento in anticipo non potrà avere il rimborso.

Dunque il versamento di quanto dovuto ad aprile andrà effettuato entro la scadenza del 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ricordiamo che i contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:

  • dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
  • dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
  • dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
  • dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

L'articolo prevede inoltre, che anche i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, siano sospesi per lo stesso periodo e  riprendano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Si tratta, ricordiamo della prescrizione dei versamenti delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria che si prescrivono e non possono più essere versate dopo:

  • dieci anni per le contribuzioni di  pertinenza del Fondo pensioni  lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie  (A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni  per i casi diversi da  denunci  del lavoratore o dei suoi superstiti);
  • cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Se il decorso dovesse  iniziare durante questo periodo di sospensione, l'inizio viene differito alla fine del periodo.

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