Il Decreto-legge allo studio del Governo e atteso nelle prossime ore amplia il Fondo di Garanzia per fronteggiare le necessità di liquidità causate dall’emergenza Covid 19.
Ricordiamo che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dall’anno 2000, ha normalmente lo scopo di intervenire in favore delle piccole realtà aziendali e dei professionisti, laddove questi non abbiano le necessarie garanzie per accedere a finanziamenti bancari.
L’emergenza da Coronavirus paventa consistenti probabilità che tali PMI vengano a trovarsi in difficoltà finanziaria, pertanto il Governo, con il nuovo Decreto-Legge (secondo le bozze in circolazione) ha ritenuto di intervenire su alcuni punti della normativa che regola l’accesso e il funzionamento del Fondo.
Nello specifico la garanzia del Fondo non è altro che una misura agevolativa concessa dal Ministero dello sviluppo economico e sostenuto anche da risorse europee, attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.
Possono accedere al Fondo solo i seguenti operatori:
- microimprese
- piccole imprese
- medie imprese
- professionisti
L’accesso è consentito salvo iscrizione degli stessi rispettivamente a:
- Registro delle imprese
- Ordini professionali
- Associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
Le PMI hanno diritto ad accedere alla garanzia del fondo qualora siano considerate, realtà sane dal punto di vista economico e finanziario. La verifica avviene dai dati di bilancio degli ultimi due anni oppure dalle ultime due dichiarazioni dei redditi. Le start up, non potendo fornire dati di bilancio né ultime dichiarazioni dei redditi, sono valutate in via previsionale.
Lo stato di emergenza da Corona virus nel quale il nostro paese è sprofondato oramai da più di due settimane, ha attivato il Governo per predisporre numerose misure di sostegno alle PMI andando a rimodellare, con l’art 48 del Decreto-Legge in arrivo nelle prossime ore, anche le modalità di accesso alle garanzie speciali di credito.
Ecco le novità previste nella bozza del Decreto:
“Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure”:
- la garanzia viene concessa a titolo gratuito,
- l’importo massimo garantito previsto per singola impresa è elevato, secondo quanto concesso anche dalla disciplina UE a cinque milioni di euro,
- sono ammissibili finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione allo stesso soggetto di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno al 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo viene estesa
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
È importante sottolineare che per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1000 milioni di euro per l’anno 2020.