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PACE FISCALE, IL CORONAVIRUS RINVIA LE SCADENZE.

3 minuti, Redazione , 13/03/2020

Pace fiscale, il coronavirus rinvia le scadenze.

Rottamazione e saldo e stralcio delle cartelle. Attese le novità dal DL ora in discussione.

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Con molta probabilità si va verso la proroga della rate in scadenza di molti contribuenti che hanno aderito alla PACE FISCALE rivista nella legge di bilancio 2019 con alcune novità. È questo uno dei punti centrali del provvedimento governativo atteso nelle prossime ore. Stando ai fatti questo decreto dovrebbe consentire a famiglie e imprese di conservare una certa liquidità per affrontare l’emergenza da coronavirus.
Ricordiamo in cosa consiste la sanatoria della cd. "Pace fiscale".

Saldo e stralcio delle cartelle
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto la possibilità di saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti in difficoltà economica e in particolare per quelli con ISEE non superiore a 20.000 euro e con debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Tali contribuenti potranno pagare in misura parziale il loro debito secondo tre aliquote e tre diversi scaglioni:

  • ISEE fino a 8.500, 16% delle somme dovuto a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • ISEE Da 8.500,01 euro a 12.500 euro, 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • ISEE Da 12.500,01 a 20.000 euro, 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo

L’agevolazione riguarda le persone fisiche e per i seguenti debiti:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  • contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono inoltre aderire al Saldo e stralcio, sempre per i gli stessi debiti i contribuenti persone fisiche per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012. Per questi soggetti l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.


Rottamazione ter delle cartelle
Chi non potrà aderire al saldo e stralcio potrà fare invece domanda per la nuova rottamazione delle cartelle. Tale rottamazione prevede alcuni vantaggi per i debitori ossia un pagamento con rate fino a cinque anni e una riduzione dell’interessi sulla rateizzazione.
Ammessi alla rottamazione ter prevista dalla pace fiscale saranno i debiti risultanti da cartelle affidate agli agenti della riscossione solo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Rispetto alle precedenti rottamazioni, il D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di versare le somme dovute a rate in un periodo temporale più ampio.
Definizione agevolata delle liti tributarie
Per liti pendenti definibili si intende quelle pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione e anche a seguito di rinvio, fatto salvo l’obbligo che il ricorso in primo grado sia già notificato entro il 24 ottobre 2018 e che alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti potranno beneficiare di una riduzione fino al 95% dell’importo contestato, in base al valore ed allo stato della controversia.
Il 31 marzo 2020 è fissata la scadenza della seconda rata del saldo e stralcio delle cartelle e il 1° giugno è invece fissato il termine per pagare le rate della rottamazione. Il coronavirus determina una necessità di proroga ampia delle scadenze.
Questo anche alla luce delle pesanti conseguenze previste per chi non paga le rate in tempo: il mancato versamento comporta infatti la decadenza dai benefici della definizione agevolata, con il recupero delle somme precedentemente decurtate e l’impossibilità di accedere ad ulteriori provvedimenti di rateazione.

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