Come previsto dal decreto-legge n. 9/2020, al comma 1, i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna , nonché quelli che impiegano lavoratori dipendenti in quelle regioni , esclusi quelli della Zona rossa già ricompresi nelle misure dell'art. 13, che non godono di CIG ordinaria, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione comunque per un periodo massimo di un mese. L'agevolazione riguarda solo i lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Nella circolare n. 38 del 12 marzo INPS chiarisce che la misura si applica "limitatamente ai casi di accertato pregiudizio", in conseguenza delle ordinanze emanate del Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Viene anche specificato che:
- la prestazione per i lavoratori del settore agricolo non può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Le risorse stanziate ammontano a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e 25 milioni di euro per la Regione Emilia Romagna.
Per l'erogazione sono necessari i decreti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, da inviare all’Istituto con la lista dei beneficiari verificati. Quindi le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, con il modello “SR100", e saranno processate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, le aziende dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione tramite il modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali INPS di erogare le prestazioni. con pagamento diretto da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015. il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto il modello “SR41” entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri rimangono a carico del datore di lavoro.
L’Istituto è incaricato del monitoraggio della spesa, e al raggiungimento del limite le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.