Sia INPS che INAIL hanno pubblicato ieri le proprie istruzioni operative per l'applicazione del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle zone individuate dal dpcm 23.2.2020, nonche per le imprese del settore turistico in tutto il territorio nazionale.
In particolare con la circolare 37 del 12.3.2020 l'INPS chiarisce le modalità operative sui provvedimenti che riguardano :
1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
2. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
3. Modalità di sospensione
4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
5. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 9/2020
6. Sospensione dei termini disposta dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020
7. Verifica della regolarità contributiva a fini DURC
8. Disposizioni per i dipendenti pubblici
Da segnalare che la sospensione contributiva riguarda :
- i datori di lavoro privati;
- i lavoratori autonomi (commercianti);
- i committenti obbligati alla Gestione separata.
Per quanto riguarda l'INAIL invece il documento è la circolare n 7 dell'11 marzo 2020.
1) Sospensione dei versamenti
Non risultano versamenti per l’assicurazione obbligatoria con scadenza predeterminata ricadente nei periodi di applicazione della sospensione previsti dalle due norme, dire dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni sopra indicati e dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda le rateazioni ordinarie invece rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.
2) Sospensione degli adempimenti relativi alle denunce retributive : Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce
retributive, la sospensione si applica soltanto al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 che quest’anno è scaduto il 2 marzo 2020