Negli ultimi DPCM emanati dal Governo per contenere al diffusione del Coronavirus ha trovato spazio anche la raccomandazione ai datori di lavoro di «promuovere» la fruizione delle ferie dei propri dipendenti, per limitare le presenze sul luogo di lavoro . Il termine utilizzato ricorda che come principio generale sancito dalla Costituzione le ferie sono un "diritto irrinunciabile del lavoratore per ripristinare le energie fisiche e psichiche" ma generalmente il momento della fruizione è concordato mediando tra le esigenze aziendali e quelle del lavoratore , come previsto dall'art. 2109 c.c. e come normato dai CCNL di categoria.
Il Dlgs 66/2003, attuativo delle direttive europee ha stabilito la misura minima di quattro settimane, di cui almeno due nell’anno di maturazione e consecutive su richiesta del lavoratore. (Si puo approfondire con l'articolo "Ferie maturazione e fruizione : guida essenziale")
Quindi esiste in astratto la possibilità, del datore di lavoro, di decidere unilateralmente, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la fruizione delle ferie in momenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, come sta succedendo in questi giorni per l'emergenza Coronavirus
Va fatta però una distinzione :
- per le ferie maturate nell'anno precedente, anche in considerazione della «raccomandazione» proveniente ora dal governo, la fruizione può essere imposta dal datore di lavoro, in particolare se residuano dopo il periodo continuativo già fruito sulla base delle richieste del lavoratore;
- le ferie ancora non maturate, cioè relative all’anno in corso come stabiliscono la maggior parte di contratti collettivi sono invece da concordare e non possono essere imposte unilateralmente, se non per una parte collegata alla chiusura annuale dell'azienda.
Potrebbero anche essere distinti i casi di:
- chiusura “obbligata” dell’attività imposta da provvedimenti governativi ( come potrebbe potrebbe verificarsi a breve in Lombardia a seguito della richiesta del Presidente Fontana) , nel qual caso l'imposizione delle ferie sarebbe difficilmente contestabile anche dai sindacati;
- decisioni autonome dei vertici aziendali per far fronte a un calo momentaneo di lavoro. In questo caso la scelta unilaterale potrebbe essere contestabile successivamente.