Nella circolare n. 34 del 10 marzo 2020 l'INPS illustra le modalità di richiesta erogazione delle pensioni di inabilità per i lavoratori affetti da malattia professionale connessa all'amianto .
A seguito della legge 58 2019 di conversione del cd Decreto crescita la disciplina in merito è stata modificata ampliando la possibilità di riconoscimento della pensione con requisito contributivo perfezionato quando risultino versati o accreditati almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il periodo può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per titolari di assegno ordinario di invalidità,
Per quanto riguarda i requisiti sanitari la pensione di inabilità viene riconosciuta per tutte le patologie asbesto–correlate, a condizione che siano riconosciute di origine professionale con apposita certificazione rilasciata dall’INAIL ed allegata alla domanda di certificazione del diritto al beneficio.
le domande di pensione saranno accolte entro il limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l’anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Per consentire il monitoraggio sui limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati devono presentare all’INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica.
Sia per i soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 2019 che per chi li matura entro il 2020 il termine è fissato al 31 marzo 2020.
Dal 2021 le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizionii soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In ogni caso la decorrenza della pensione non sarà anteriore al 1 luglio 2019.
Per quanto non chiarito da questa circolare l'Istituto rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 7 del 2018.