Il Decreto Draghi n. 30 del 12.3. 2021, a fronte del nuovo lockdown aveva stanziato nuove e ulteriori risorse per :
- Congedi retribuiti ai dipendenti e
- bonus baby sitter per i lavoratori autonomi e talune categorie di dipendenti (Vedi in merito Bonus baby sitter 2021:le istruzioni aggiornate)
Vedi qui le altre misure inserite nel decreto Draghi .
La piattaforma per l'inoltro delle domande è stata resa disponibile con comunicato dell'INPS nel messaggio 1752 /2021
La legge di conversione pubblicata il 12 maggio 2021 ha apportato rilevanti modifiche al congedo COVID genitori.
Ricordiamo che possono accedere al congedo retribuito, fino al 30 giugno 2021, i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) genitori di figli conviventi minori di 14 anni, per i casi in cui non sia possibile lo smart working vedi ultimo paragrafo)
Rivediamo di seguito tutte le regole per la fruizione del congedo genitori 2021 per l'emergenza COVID.
Congedo Covid 2021: a chi spetta e cosa prevede
ll congedo Covid è il periodo di assenza dal lavoro indennizzato al 50% della retribuzione riservato ai genitori lavoratori dipendenti con
- figli conviventi minori di anni 14.
- figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche non conviventi e senza limite di età
che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Puo essere utilizzato alternativamente tra i due genitori (non negli stessi giorni)
Invece per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Il congedo è rivolto anche ai genitori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
Si ricorda che i periodi di congedo COVID 2021 sono coperti da contribuzione figurativa
Requisiti per la fruizione del congedo COVID per figli senza disabilità
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno.
Durata del congedo COVID
Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di :
- malattia dei figli per SARS Covid-19,
- quarantena dei figli da contatto,
- sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio,
ricadenti nell’arco temporale compreso
- tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma,
- e il 30 giugno 2021.
Novita dalla conversione del DL 30/2021 in legge 61/2021 del 12.5.2021
La nuova formulazione del testo di legge in tema di congedi prevede che il congedo 2021 sia fruibile anche in modalità oraria .
Inoltre in materia di smart working o bonus baby sitting alternativi al congedo si prevede :
- la convivenza con il figlio under 16 per fruire dello smart working
- si amplia il bonus baby sitting alla categoria della polizia locale e degli operatori sanitari
- lo smart working è assicurato ai dipendenti pubblici anche in presenza di figli con BES e non solo in condizione di disabilità grave
Utilizzo del congedo COVID 2021 prima della domanda
Visto il ritardo del rilascio della piattaforma informatica per le domande l'INPS ha precisato che era possibile utilizzare i congedi semplicemente facendo domanda al datore di lavoro e regolarizzando successivamente con domanda retroattiva .La domanda può quindi :
- riguardare periodi precedenti ma sempre a partire dal 13 marzo 2021 e corrispondenti ai periodi di chiusura , quarantena o malattia, elencati sopra oppure
- per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale ordinario già fruiti a partire dal 1° gennaio 2021
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.
Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra citati.
Misure di aiuto alle famiglie anti COVID 19 ancora in vigore
Riepiloghiamo di seguito le misure di sostegno ai genitori già previste per l'emergenza COVID 19 e le relative istruzioni INPS, progressivamente aggiornate.
Le misure alle famiglie con figli erano state inizialmente previste dal decreto Cura italia di marzo 2020 poi riconfermate fino ad agosto 2020 nel decreto Rilancio, n. 34-2020 del 18 maggio 2020. Successivamente sono intervenuti i Decreti Ristori con ulteriori specifiche misure commisurate al perdurare della pandemia e alla riapertura e parziale chiusura delle scuole in alcune zone del paese.
Nella circolare 63/2021 l'istituto ricorda che
- è ancora in vigore la tutela per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanza del Ministro della Salute sulla base dell’ultimo D.P.C.M. 2 Marzo 2021 (cfr. la circolare n. 2/2021).
- Era invece in vigore fino al 5 marzo 2021, quindi ancora conguagliabile la tutela per i genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione
Tutte le istruzioni su congedi e permessi e bonus baby sitter Covid 19
Per ulteriori approfondimenti si ricorda che l'INPS ha fornito dettagli e istruzioni operative con :
- la circolare n. 45 2020 sulla norma istitutiva del congedo nel decreto 18/2020 Cura Italia.
- la circolare n.44/2020 sul bonus baby sitting per COVID 19
- la circolare n. 73 2020 sul bonus baby sitter e compatibilità con congedi dopo il decreto Rilancio
- la circolare n. 81/2020 sull'ampliamento apportato dal decreto Rilancio sia per Congedo COVID che per permessi 104 e bonus
- il messaggio n. 2902/2020 sul prolungamento fino al 31 agosto
- il messaggio sulla fruizione dei dipendenti pubblici
- il messaggio n. 3105/2020 sulla fruizione in forma oraria per i dipendenti
- la circolare 116/2020 su congedi per quarantena figli
- la circolare 132 /2020 sui congedi dopo il 9 settembre-14 ottobre 2020
- la circolare 2 /2021 sui congedi utilizzati dopo il 9.11.2020
- messaggio 1276/2021 sui congedi covid a partire dal 1.1.2021.