Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2020 è stato stabilito che, tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (di cui all’articolo 3, comma 3, del d.p.r. del 22 luglio 1998, n. 322), rientrano anche:
- le associazioni tra avvocati iscritte in un elenco tenuto presso il Consiglio dell’Ordine nel cui circondario hanno sede (di cui all’articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247);
- le società tra avvocati iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società (di cui all’articolo 4-bis, della citata legge n. 247 del 2012).
Si ricorda che l’incarico di trasmissione telematica delle dichiarazioni è già riconosciuto espressamente ai singoli avvocati (come previsto dal decreto del Ministro delle finanze del 12 luglio 2000). Il nuovo provvedimento dell'Agenzia estende quindi tale facoltà anche agli altri soggetti sopra citati, per due principali motivi:
- i nuovi incaricati risultano in possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi;
- questi rivestono una posizione determinante nel coordinamento tra cittadini e pubblica amministrazione.