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DA OGGI 3 GIUGNO SPOSTAMENTI TRA REGIONI: LE REGOLE PER SPOSTARSI IN AUTO

4 minuti, Redazione , 03/06/2020

Da oggi 3 giugno spostamenti tra regioni: le regole per spostarsi in auto

Spostamenti possibili tra regioni da oggi 3 giugno, le regole per spostarsi in auto e chiarimenti sullo svolgimento delle attività nella Circolare ai prefetti sulle disposizioni del Dpcm del 16/05

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Utilizzo delle auto per spostamenti tra regioni ma con alcuni limiti, da oggi 3 giugno è possibile viaggiare tra le regioni senza modulo di autocertificazione (recentemente modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 con il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, e utilizzabile fino a ieri) purchè siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea.

Dall'ultimo aggiornamento delle Faq del Ministero dell'interno sugli spostamenti in tempi di Coronavirus, viene chiarito che anche per gli spostamenti in auto è necessario rispettare le stesse regole “antiassembramento” previste dall’allegato 15 del Dpcm del 17 maggio 2020, che riguardano il trasporto pubblico, ovvero:

  • presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura
  • e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.

Sempre in merito agli spostamenti con auto, ricordiamo che l'articolo 92 comma 4 del Decreto Cura Italia, ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione.

Con un'ulteriore disposizione prevista dal regolamento Ue 2020/698 (contenente misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti), dal 4 giugno, tutte le revisioni con scadenza compresa fra il 1° febbraio e il 31 agosto possono essere posticipate fino a 7 mesi.

Ma quali sono le regole che valgono dal 3 giugno per gli spostamenti da e per l'estero? 

Dal 3 giugno saranno liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera);
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  • Andorra, Principato di Monaco;
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 giugno le persone che entrano o rientrano in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. Ad esempio, una persona che il 14 giugno entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 4 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 30 maggio o se tra il 31 maggio e il 13 giugno ha soggiornato in Germania. 

Dal 3 al 15 giugno agli spostamenti da e per Stati diversi rispetto a quelli sopra elencati continuano ad applicarsi le stesse regole che fino al 2 giugno valgono per tutti gli spostamenti da e per l’estero. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricordiamo inoltre che il ministero dell’Interno aveva diffuso il 19 maggio, una Circolare ai prefetti, che qui alleghiamo, fornendo indicazioni applicative sul decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

In merito agli spostamenti, nella circolare viene evidenziato che, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali (dd.P.C.M.) adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (art. 1, comma 3, D.L. n. 33/2020).

Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali (art.1, comma 4, D.L. n. 33/2020). Dal 18 maggio 2020, sono comunque consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti (art.1, comma 5, D.L. n. 33/2020).

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata (art. 1, comma 6, D.L. n. 33/2020).

Sempre nella circolare ai prefetti, vengono inoltre fornite precisazioni in merito a:

  • manifestazioni e funzioni religiose
  • aree pubbliche e private
  • attività motoria e sportiva
  • attività commerciali al dettaglio
  • servizi di ristorazione e alla persona
  • attività produttive industriali e commerciali

Allegato

Circolare ai Prefetti Fase 2 del 19.05.2020

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