Con un comunicato stampa di ieri 5 marzo 2020 pubblicato sul sito XBRL Italia, è sato chiarito che a partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:
- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.
Attenzione va prestata al fatto che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.
Nel comunicato stampa del 22 gennaio 2020 erano state fornite le istruzioni operative per l'utilizzo della Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 in conseguenza delle variazioni normative riguardanti i commi 125 e ss. dell’art. 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 in merito all'obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche, originariamente contenuta nell’art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124, e ora contenuta nell’art. 1, comma 125-bis della medesima legge.
In particolare, XBRL Italia ha comunicato al pubblico la decisione di non apportare modifiche alla tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04, ciò in considerazione del fatto che gli interventi (conseguenti a variazioni normative) avrebbero determinato oneri superiori ai benefici informativi apportati. Per quanto riguarda l'obbligo sulle erogazioni e le sovvenzioni pubbliche, al fine di assolvere questo adempimento, le società potranno
- utilizzare il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 specificando all’interno della cella il riferimento normativo corretto,
- utilizzare uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni» 1 ).
È appena il caso di sottolineare che le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa assolvono l’obbligo di trasparenza in esame in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio.