Inizialmente il diffondersi del Coronavirus ha gettato nel panico tutti quelli, privati e imprese, che improvvisamente si sono trovati a dover annullare viaggi, partenze e/o a non poter adempiere a numerosissime obbligazioni contrattuali pendenti.
Oggi, dopo settimane di stato di emergenza sottolineato dall’avvicendarsi dei provvedimenti restrittivi, pare che i casi di inadempimento siano più chiari.
Ricordiamo innanzitutto che: non esiste nel nostro ordinamento giuridico la definizione di causa di forza maggiore, ma per disciplinare le situazioni di inadempimento si ricorre alle norme del cod.civ. ed in particolare agli articoli 1256 e 1467 che regolano i rapporti contrattuali nei casi di impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità che generino un ritardo o una totale impossibilità nella esecuzione della prestazione.
Solo in questi casi la parte è sollevata da responsabilità e può chiedere la risoluzione del contratto, a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, dandone comunicazione alla controparte.
Il generale il contraente inadempiente è sollevato da responsabilità se e quando:
- è estraneo all’evento straordinario che ha generato l’inadempimento (ex art. 1218 c.c.)
- l’evento stesso era imprevedibile
- l’inadempimento è insormontabile
Nel diritto internazionale invece si ricorre a due fonti:
- La Convenzione di Vienna relativa alla vendita internazionale di beni mobili che all’art. 79 recita espressamente così: “Una parte non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.
- La Camera di Commercio internazionale che ha redatto una clausola standard di forza maggiore utilizzabile dagli operatori nella stipulazione dei contratti, con una dicitura specifica “ICC Force Majeure Clause 2003”.
Va ricordato che nella prassi contrattuale internazionale, vengono spesso espressamente contemplati esempi da considerarsi riconducibili alla forza maggiore quali: terremoto, guerra o epidemia.
Premesso tutto questo, si noti che nella condizione attuale da emergenza Covid 19 da una parte è vero che il contraente inadempiente potrà invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta ma dall’altra è pur vero che la controparte potrebbe proporre di riequilibrare la prestazione al fine di adempiere comunque il contratto stipulato, minimizzando cioè i danni subiti per entrambi.
Perciò un giudice chiamato a decidere in merito ad un inadempimento al tempo del Covid 19 dovrà si valutare l’inadempimento in oggetto ma anche la necessità di rispettare le misure di contenimento.
A tal proposito è intervenuto il Decreto Cura Italia che con l’art.91 che ha integrato l’art. 3 del DL n. 6 del 23 febbraio 2020 prevedendo un comma 6 bis che recita espressamente quanto segue: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti”.