Devo versare Iva e contributi scaduti il 16 marzo o no? E' questa una delle domande che professionisti e imprese si stanno facendo in queste giornate di agitazione.
Allora, in breve, l'art.61 del D.L.18/2020 prevede la sospensione:
- dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e
- dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile
solo per i “soggetti danneggiati” ossia:
- le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine;
- teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;
- gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;
- parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni;
- servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
L'art.62 dello stesso decreto prevede poi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973,(ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi all’imposta sul valore aggiunto;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
In virtù di aqunto appena detto, per i soggetti con ricavi inferiori ai 2 milioni di euro, la ritenuta d' acconto su una fattura di un professionista o la tassa sui libri sociali, non rientrano nella sospensione e dovranno essere versati entro il 20/03/2020.
Tuttavia, tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
Attenzione va prestata al fatto che spetta invece una sospensione di soli 4 giorni dal 16 al 20 marzo per chi non gestisce una delle attività espressamente elencate dal decreto e nel precedente periodo d’imposta ha conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro.
Per i soli versamenti da autoliquidazione IVA viene meno il limite dei ricavi e compensi nei comuni di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Per i soggeti che invece hanno domicilio, residenza, sede legale o operativa in uno degli 11 comuni previsti dall'allegato 1 al D.P.C.M. dell'1 Marzo, sono sospesi tutti i versamenti dal 21 febbraio al 31 marzo.
Del resto è una lotta contro il tempo quella del Governo nell’emanare i provvedimenti di emergenza a fronte degli assalti da Corona Virus. Guardando indietro all’avvicendarsi degli interventi, prima solo di ordine sanitario per arginare i contagi, poi di tipo economico e necessari per fronteggiare il blocco delle attività lavorative aperte al pubblico, l’attività del Governo è stata senza sosta. Ciò malgrado l’ultimo decreto approvato (cd. Decreto Cura Italia) e pubblicato sulla prossima Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 pare essere un pò carente. È pur vero che il Ministro Gualtieri durante l’annuncio della sua approvazione lo aveva in qualche modo anticipato dicendo che trattasi di misure varate con una velocità e necessità senza precedenti.
Da una lettura più approfondita emergono, nei meandri dei numerosissimi articoli, diversi dubbi circa la omogeneità di trattamento dei contribuenti e circa la efficacia di alcune misure di sospensione del versamento dei tributi.
Per altri dettagli si legga anche il seguente articolo: COVID-19: slittano a maggio i pagamenti di professionisti, PMI, autonomi e turismo