E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020 il decreto ministeriale che istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, firmato da Confprofessioni , organizzazioni sindacali e INPS, che offrirà sostegno ai dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa . Potrà anche realizzare percorsi di formazione e riqualificazione attraverso le strutture di Fondoprofessioni. L'accordo tra le parti sociali risale al 2017 ma solo ora viene costituito come gestione presso INPS.
Il fondo riguarda circa 35.500 studi e attività commerciali o di servizi gestite da professionisti come farmacie, laboratori analisi studi di ricerca biotecnologica, oltre che i classici studi commercialisti notai consulenti del lavoro con oltre 300mila dipendenti e collaboratori e sostituirà il Fondo di integrazione salariale per le realtà che occupano piu di 5 addetti .
Il Fondo è finanziato , come gestione presso l'INPS, dai contributi versati dagli iscritti con le seguenti aliquote:
- 0,45% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le attività che hanno in media più di tre addetti (apprendisti inclusi);
- 0,65% per quelle con più di 15 addetti;
- ulteriore 4% delle retribuzioni perse in caso di ricorso all’assegno ordinario.
La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati (compresi quelli con contratto di apprendistato) che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
L'assegno sarà erogato a fronte delle causali previste per Cigo e Cigs, per una durata di 12 mesi in un biennio mobile (estensibile ad altre 26 settimane per le attività oltre 15 dipendenti) e 24 mesi in un quinquennio.
Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di Economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Per l'attivazione si attende ora la costituzione del consiglio di amministrazione e la circolare di istruzioni dell'INPS .