Confermata la proroga delle procedure di allerta contenute nel Codice della Crisi d’Impresa (cfr. anche "Codice della Crisi: ulteriori proroghe a causa del Coronavirus?")
Gli obblighi di segnalazione della crisi d’impresa a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati previsti (dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019), a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso codice (15 agosto 2020) slittano al 15 febbraio 2021.
Si tratta di una proroga di 6 mesi, contenuta nel D.L. 2 marzo 2020 n. 9, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo. Il Decreto Legge, in vigore da ieri, contiene infatti misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a seguito dell’emergenza da Coronavirus.
Il rinvio, ai sensi dall’art. 11 del D.L., sembra coinvolgere entrambe le tipologie di segnalazione previste dal Codice:
- allerta interna: e cioè la segnalazione che deve essere fatta nei confronti dell’organo amministrativo;
- allerta esterna: rivolta invece all’Organismo di composizione della Crisi (OCRI)
Per quanto riguarda le imprese tenute agli adempimenti in oggetto a partire da febbraio 2021, in assenza di una specifica previsione, si ritiene siano le stesse già tenute agli obblighi di segnalazione ai sensi dell’art. 12 del Codice della Crisi. In particolare si tratta delle micro, piccole e medie imprese.
Anche a seguito dell’emergenza Coronavirus, si è reso opportuno intervenire con il D.L. pubblicato ieri in G.U., modificando lo schema di D.lgsl. Correttivo al Codice della Crisi che prevede una proroga dell’allerta più ristretta (limitata alle sole imprese che negli ultimi due esercizi, non abbiano superato i parametri di cui all’art 2477 c.c.).