Il Coronavirus (COVID-19) riscrive per tutti gli operatori il calendario fiscale. Le modifiche sono contenute nell'articolo 1 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 inerente "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 "pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020 e già in vigore. Successivamente si sono susseguiti diversi decreti e provvedimenti, ma i seguenti termini sono stati confermati nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al cd. Cura Italia (DL 18/2020).
In particolare, le misure adottate sono le seguenti:
- proroga per gli invii dei dati degli oneri detraibili o deducibili per la predisposizione della dichiarazione precompilata al 31 marzo 2020. In particolare, per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonche' dei dati relativi alle spese riguardandi oneri deducibili e detraibili nelle dichiarazioni che dovevano essere comunicate alle Entrate con scadenza al 28 febbraio, può essere effettuata entro il termine del 31 marzo. Si tratta in generale delle spese relative ad asili nido, spese funebri, spese universitarie, interessi su mutui, ecc
- slittamento al 31 marzo 2020 dell'invio delle Certificazioni Uniche (il termine originario era il 9 marzo 2020). In teoria quindi lo stesso giorno è prevista anche la consegna al percipiente della Certificazione Unica. Si ricorda che per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre (che slitta al 2 novembre 2020, essendo il 31 un sabato).
- Nuova finestra, a settembre, per la trasmissione del modello di dichiarazione 730 precompilato. In particolare sarà possibile trasmettere il 730 entro il 30 settembre 2020 indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta, tramite CAF, tramite sostituto,...). Attenzione va prestata al fatto che in questo caso slittano anche i relativi conguagli. Si ricorda infatti che il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha previsto che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
- messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione precompilata 2020 dal 5 maggio, invece del 15 aprile.
Qundi per le CU e per la comunicazioni degli oneri deducibili e detraibili rimane il termmien di domani 31 marzo 2020.
ADEMPIMENTO | NUOVO TERMINE |
Comunicazioni oneri deducibil e detraibili ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate | 31 marzo 2020 |
Invio Certificazioni Uniche | 31 marzo 2020 |
Messa a disposizione dei contribuenti delle dichiarazioni precompilate | 5 maggio 2020 |
Termine di presentazione del modello di dichiarazione 730 precompilato | 30 settembre 2020 |