L’effetto Covid 19 si sta spandendo a macchia d’olio non solo come virus pericoloso per la salute umana, ma anche come epidemia di cancellazioni e disdette di viaggi e soggiorni. La questione è complessa, soprattutto perché l’offerta turistica del nostro tempo, non si muove più solamente sul vecchio binario delle agenzie di viaggio, ma cammina parallelamente sulla strada di operatori privati e piattaforme di prenotazioni on line. Non esiste una normativa unica e valida per tutte le casistiche. Ogni cancellazione, in condizioni normali, è disciplinata da molteplici principi che variano a seconda del contratto stipulato con i diversi operatori turistici: albergo, struttura ricettiva, gestore dell’immobile e host.
La situazione attuale ha invece delineato la necessità di ricorrere a cancellazioni per emergenza da Coronavirus classificabili come cause di forza maggiore.
Le cancellazioni sono essenzialmente riconducibili a tre casi:
- Cancellazione da parte dell’Autorità: quando l’impedimento a viaggiare è da attribuirsi a provvedimento dell’Autorità Governativa come nel caso del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 e del successivo provvedimento datato 1° marzo 2020 utile a prorogare fino all’8 marzo 2020 le misure straordinarie di contenimento del contagio da Coronavirus, la cancellazione del viaggio è da considerarsi per cause di forza maggiore e garantisce l’integrale rimborso delle somme eventualmente già versate.
- Annullamento dell’organizzatore: quando l’impedimento a fruire di un servizio deriva da decisione precauzionale presa dal tour operator o dell’organizzatore dell’evento (esempio ne sono gli enti fieristici come la Fiera di Milano o la Fiera di Bologna) per effetto di un provvedimento governativo, il fruitore del servizio ha diritto all’integrale rimborso di quanto pagato per il suddetto servizio che non potrà essere più fruito.
- Disdetta autonoma del consumatore: quando è il fruitore del servizio a chiedere la cancellazione per sua decisione personale, non avrà diritto al rimborso di quanto speso ma gli verranno applicate le le condizioni ordinarie di cancellazione previste dal contratto stipulato.
Solo la normativa sui pacchetti turistici contempla espressamente per il viaggiatore la possibilità di recedere ottenendo il pieno rimborso in situazioni eccezionali.
L’arti 41 del Codice del Turismo (Allegato 1 D.Lgs.79/2011 e successive modifiche) sancisce espressamente quanto segue: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare” (comma IV)
Per completezza, si segnala infine che allo stato attuale ogni operatore turistico coinvolto nella emergenza da coronavirus sta prevedendo per i propri clienti trattamenti specifici riconducibili alla forza maggiore, e cercando al contempo di minimizzare i danni economico-finanziari derivanti dalle cancellazioni.
Alcuni esempi di cancellazioni da Corona virus
- Booking, nota piattaforma di prenotazione on line, considera attivabile, ad esempio, la procedura di cancellazione per cause di forza maggiore SOLO per i viaggiatori provenienti da alcune destinazioni, tipo la Cina.
- Airbnb dal canto suo sta prevendendo lo scioglimento gratuito di alcuni contratti e a certe condizioni contrattuali.
- Altri operatori turistici privati stanno invece prevedendo soluzioni di particolari sconti o posticipazioni dei soggiorni a date da definire.
Per quanto non trattato si fa riferimento agli articoli del Codice civile e alle leggi specifiche di riferimento che disciplinano altre condizioni di recesso come ad esempio:
Articolo 1373 Codice civile-Recesso unilaterale. "Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario."
Articolo 3 comma 6 legge 431/1998-Recesso nelle locazioni "Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi."
Art. 1783-1786 cod.civ. Recesso nel contratto d’albergo
Si ricorda che il Decreto Legge del 02.03.2020 n. 9 contenente le misure ugenti per fronteggiare il Coronavirus ha previsto alcune agevolazioni per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.