Sono molte le misure messe in campo per cercare di arginare l'emergenza del cd. Coronavirus, il COVID-19.
Il consiglio dei ministri ha approvato il 28 febbraio 2020 (salvo intese) il decreto legge contenente le prime misure urgenti per sostenere le famiglie, i lavoratori, imprese e turismo a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le misure agevolative di carattere nazionale, previste per tutti, sono:
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proroga per gli invii dei dati degli oneri detraibili o deducibili per la predisposizione della dichiarazione precompilata al 31 marzo 2020, nonchè slittamento al 31 marzo 2020 dell'invio delle Certificazioni Uniche, e una nuova finestra, a settembre, per la trasmissione del 730 precompilato.
Messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione precompilata 2020 dal 5 maggio, invece del 15 aprile. -
per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
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i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
- Procedura allerta - Differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.
In particolare, per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) sono state approvato le seguenti misure emergenziali:
- Premi assicurativi - sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti dei premi, o delle relative rate di premio, per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- Bollette - Sospensione fino al 30 aprile 2020 delle bollette di luce, gas, acqua e dei rifiuti.
- Diritti camerali – Sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per i versamenti del diritto annuale, e delle sanzioni per le imprese iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al REA; che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione o la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.
- Quote degli utili dovuti dalle società cooperative - Sospensione fino al 30 novembre 2020 dei termini relativi agli adempimenti ed al versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta.
- Cartelle di pagamento - Proroga al 31 maggio dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.
- Intermediari ubicati nella zona rossa - Sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
- Ratei mutui immobili - Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
- In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni di cui all’articolo 1 o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500,00 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.