Con la nota direttoriale n. 2088/2020 il ministero del Lavoro risponde ad alcuni dubbi emersi sul Codice del terzo settore e in particolare sugli articolo 8,16 e 17 riguardanti l’erogazione di retribuzioni e compensi ai propri dipendenti .
Il ministero ricorda in primo luogo che l’assenza dello scopo di lucro comporta l'obbligo di destinazione delle risorse finanziarie e strumentali di questi enti solo al perseguimento degli scopi istituzionalie e si realizza anche con il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori. A questo fine è anche stabilito che non possono essere erogati compensi e retribuzioni superiore di oltre il 40% a quelli previsti per le stesse qualifiche dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.
La decorrenza di tale norma non si collega all’istituzione e all’operatività del RUNTS. Le disposizioni sono da considerare già in vigore ma applicabili solo ai rapporti iniziati dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, 3 agosto 2017.
Il Ministero del Lavoro precisa che, nel periodo transitorio, tale divieto si applicherà alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri, per le quali non era finora prevista una disciplina ad hoc mentre per le ONLUS, sempre nel periodo transitorio (ossia fno all'apertura del RUNTS), continuerà a trovare applicazione la disciplina che fissa la misura differenziale alla soglia del venti per cento.
Viene anche specificata modalità applicazione della deroga al tetto del quaranta per cento quando si tratti di acquisire specifiche professionalità ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale dell'ente :
- la deroga deve essere supportata da idonea documentazione (curriculum del lavoratore, delibera delll'organo sociale )
- le attivita da svolgere attraverso la nuova professionalità siano essere contemplate nell’oggetto sociale dello statuto dell’ETS, quale attività di interesse generale dell’ETS medesimo ;
- tali competenze devono rientrare nel settore sanitario, della formazione universitaria/post-universitaria e della ricerca scientifica.