Nel caso in esame, in cui il verbale della commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile ha riconosciuto il minore "invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)" e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5 del 2012 in quanto "è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)", ai fini delle agevolazioni è sufficiente questo certifcato. E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 79 del 27 febbraio 2020, allegata a questo articolo.
Ma andiamo con ordine.
Un padre di un figlio con disabilità ha chiesto chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito alle agevolazioni IVA che gli spettano data la situazione. In particolare, la Commissione medica presso il Centro medico legale Inps, ha emesso due verbali contrastanti:
- a) Verbale di invalidità civile in cui riconosceva il minore "Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) - indennità di accompagnamento". Conseguentemente attestava i requisiti di cui all'art. 4 del d.l. n. 5 del 2012 dichiarando "è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- b) Verbale per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, nel quale dopo aver riconosciuto il minore "portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, l. 5/2/1992, n.104" attestava che "l'interessato non possiede alcun requisito di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5".
Il genitore si è rivolto all'Agenzia delle Entrate chiedendo se spettino al disabile le agevolazioni fiscali nonostante il verbale di handicap riporti la dicitura " l'interessato non possiede alcun requisito di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 ".
In generale è prevista un'aliquota IVA ridotta al 4% per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa ai medesimi soggetti non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Infine, è stata ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.
Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente:
- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall'INPS in base all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
Come anticipato, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la spettanza delle agevolazioni fiscali.