Il primo intervento in materia di ammortizzatori sociali a favore delle aziende che per l'emergenza coronavirus devono sospendere i rapporti di lavoro del personale dipendente viene dal Fondo bilaterale di solidarietà dell'artigianato . E' stato firmato ieri 26 febbraio 2020 un accordo tra le parti sociali, nello specifico Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil che prevede un ampliamento delle prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per le aziende aderenti a EBNA/ FNBA.
Queste più in dettaglio le novità :
- specifico intervento di integrazione salariale di venti settimane nell'arco del biennio mobile, connesse alle sospensioni dell'attività aziendale determinate dal Coronavirus» che riguardera l'intero territorio nazionale, visto che l' emergenza da COVID 19 è purtroppo in continua evoluzione .
- potranno accedere tutte le imprese e i datori di lavoro iscritti a Ebna/Fsba nei casi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
- l'erogazione di prestazioni fino all'esaurimento delle risorse appositamente stanziate (in corso di definizione).
-
L'accordo specifica che "Il Fondo è impegnato a definire schemi di accordo tipo e tempistiche accelerate per l'erogazione delle prestazioni.
Nel contempo, le Parti concordano che Fondartigianato, San.Arti. e tutti gli altri strumenti della Bilateralità, ciascuno per le proprie competenze, con tempestività definiscano specifici interventi a favore di lavoratori ed imprese per fronteggiare il Coronavirus."
Un copmunicato di CNA precisa che "in attesa delle imminenti azioni che saranno adottate dal governo, anche volte ad integrare le nostre prestazioni, la bilateralità del comparto ha voluto rispondere tempestivamente alle esigenze delle imprese artigiane e dei lavoratori".
Si ricorda che il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero). Di norma il FSBA interviene a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a EBNA, l’Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato, con prestazioni integrative di disoccupazione e con altre prestazioni di sostegno al reddito. Le imprese artigiane e non, che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNLdell’artigianato (con esclusione del settore edilizia), hanno l'obbligo contrattuale di aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati tramite modello F24, sezione INPS, indicando il codice “EBNA”, la quota per il dipendente e il mese di riferimento. Le misure sono destinate ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti all’FSBA è fornita una indennità erogata dall’INPS ai sensi della Legge 92/2012, fino a concorrenza dei fondi disponibili.
Le integrazioni sono ordinariamente previste per un massimo di 90 giornate nell’arco di un biennio mobile.