La partecipazione in qualità di relatore ad un corso di formazione sulla crisi d'impresa e l'insolvenza, non accreditato dall'ordine dei dottori commercialisti, è utile per la formazione dei gestori della crisi? Questo quesito è stato rivolto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti che ha fornito risposta negativa nel Pronto Ordini 14/2020 pubblicato il 25 febbraio 2020.
In particolare, come ricordato nel documento, il DM 202/2014 che disciplina l'istituzione degli organismi deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, prevede l'iscrizione ed il mantenimento della stessa, una specifica formazione di 40 ore iniziali e biennali, e dispone che l'ordinamento professionale può disporre l'equipollenza tra
- la formazione richiesta ai gestori della crisi,
- la formazione richiesta ai commercialisti.
Nel Pronto Ordini 14/2020 è stato chiarito che sono corsi equipollenti, i corsi di formazione di durata almeno di 12 ore aventi per oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento. Per quanto riguarda l'accreditamento presso il CNDCEC, tali corsi consentono agli iscritti di conseguire i crediti formativi utili per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi.
Attenzione va quindi prestata al fatto che non sono riconosciuti come crediti equipollenti quelli derivanti dalla partecipazione in qualsiasi veste, a corsi organizzati da enti non accreditati presso il Consiglio Nazionale dei Commercialisti.