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BENI FINITI CON IVA AL 4%: RIENTRANO RINGHIERE, RECINZIONI E TETTOIE

2 minuti, Redazione , 28/02/2020

Beni finiti con IVA al 4%: rientrano ringhiere, recinzioni e tettoie

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti della legge Tupini per beneficiare dell’agevolazione nelle costruzioni edilizie

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Si considerano “beni finiti” e quindi soggetti ad aliquota IVA agevolata al 4% le ringhiere per balcone e per recinzioni, le tettoie per balconi e terrazze purchè mantengano la propria individualità e autonomia funzionale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020 (disponibile nel file allegato).

L’interpello viene proposto da una società che svolge attività di l'attività di commercio di beni del settore edile( balconi, recinzioni, tettoie ecc.) desidera conoscere quale sia la corretta applicazione delle agevolazioni previste per i c.d. "beni finiti".

Si fa presente infatti che è prevista l’aliquota IVA agevolata al 4 %, per gli acquisti effettuati dall’utilizzatore finale di “beni finiti”, purchè gli stessi siano utilizzati per realizzare fabbricati descritti nella normativa "Tupini" (voce n. 24, Parte II, Tabella A, allegata al Dpr 633/72).

L’aliquota risulta invece del 10 %, se i beni in oggetto vengono utilizzati per realizzare edifici assimilati ai fabbricati "Tupini", o se forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

L’istante chiede quindi all’Agenzia delle Entrate un chiarimento relativo a quali beni possono essere oggetto dell’aliquota IVA agevolata e se pertanto possa essere applicata la riduzione dell’imposta nel caso di cessione con posa in opera degli stessi (avvalendosi di imprese specializzate per il montaggio) e fatturando al cliente l’intero importo (comprensivo del prodotto e del montaggio).

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere al quesito della società, ha richiamato la risoluzione n. 22 del 30 marzo 1998 con la quale veniva fornita un interpretazione del concetto di "beni finiti”, specificando che gli stessi devono mantenere la propria individualità e funzionalità per godere dell’agevolazione e che, queste caratteristiche, non risultano escluse nel caso in cui il bene venga utilizzato per realizzare l’opera. Qualora il bene venga incorporato nella costruzione ma risulti riconoscibile infatti, non perde le proprie caratteristiche e pertanto viene compreso nell’agevolazione. In aggiunta, il bene può dirsi “finito” se il processo produttivo è terminato poiché in questa fase il bene viene commercializzato.

Anche alla luce di queste precisazioni, l’Agenzia, nella Risposta al quesito della società, afferma che  i beni commercializzati dall’istante, tra cui la ringhiera per balcone e quella per recinzione completa di ogni elemento, le tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell'edificio, possano rientrare nella categoria dei "beni finiti" e beneficiare delle aliquote ridotte, purchè:

  • mantengano una propria individualità e autonomia funzionale,
  • siano sostituibili "in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte",
  • non perdano le proprie caratteristiche,
  • possano essere riutilizzati in concreto.

Allegato

Rispostan.71del21febbraio2020

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

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