L’Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell’insolvenza è previsto dall’art. 356 CCII.
Tale norma stabilisce anche i requisiti per accedere all’Albo. In particolare, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro e gli altri soggetti di cui all’art. 358 CCII che:
- abbiano assolto gli obblighi di formazione (di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni);
- documentino di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore della normativa sul Codice della Crisi, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni (ora sono due), curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali (cd. fase di primo popolamento dell’Albo);
- provvedano ad effettuare uno specifico aggiornamento biennale (sulla base del decreto del Ministro della giustizia).
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Con riferimento ai requisiti per la partecipazione all’Albo dei gestori della crisi e dei componenti del Collegio dell’OCRI si segnala l’importante intervento che è stato apportato all’art. 356 CCII dal Decreto legislativo Correttivo al Codice della Crisi (attuazione della legge delega n. 20/2019) approvato dal Consiglio dei Ministri e disponibile su richiesta per la consultazione.
In particolare, la modifica ha riguardato:
- la semplificazione degli obblighi formativi per le categorie dei dottori commercialisti e avvocati ai quali viene ora richiesto un periodo di formazione della durata di 40 ore in sostituzione delle 200 ore originariamente previste;
- la riduzione a due conferimenti di incarichi nelle procedure, nei due anni precedenti il 16 marzo 2019 (e non più le precedenti 4 nomine) per consentire la fase di primo popolamento dell’Albo.
Da notare che la prima modifica non ha interessato i consulenti del lavoro che, ai fini dell’iscrizione risultano ancora tenuti a svolgere un periodo di formazione della durata di 200 ore.
Da ultimo si ricorda che, l’iscrizione all’Albo nell’elenco dei soggetti che possono essere nominati come componenti del collegio OCRI (oltre ai professionisti in possesso dei medesimi requisiti previsti per svolgere il ruolo di gestori della crisi) è ammessa anche per i commercialisti e gli avvocati (iscritti nei rispettivi albi), che abbiano:
- svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore;
- assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.