Con il messaggio n. 679/2020 Inps ha fornite le ultime istruzioni sull'ampliamento a 7 giorni del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e la proroga del congedo facoltativo di un giorno , dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Viene precisato che la misura riguarda le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020 e non gli eventuali giorni ancora non goduti in riferimento ad eventi del 2019 anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020 (cfr. il messaggio n. 591/2019).
Il congedo obbligatorio per i padri dipendenti, va utilizzato anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, il messaggio richiama la circolare n. 40/2013 in cui si specifica che sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono solo comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo per il quale poi il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio n. 6499/2013, oppure per il settore agricolo secondo le istruzioni della circolare n. 181/2013, sul modello DMAG.
Resta sempre in vigore il giorno ulteriore di congedo che il lavoratore puo scegliere di utilizzare in sostituzione a un giorno di astensione obbligatoria spettante alla madre