Il decreto di conversione del cd. "Milleproroghe 2020" di cui si attende l'approvazione definitiva al Senato entro la fine del mese di febbraio, contiene un'interessante novità all'articolo 4 comma 3-nonies introdotto in sede parlamentare.
In particolare, l’aliquota della cedolare secca per i canoni di locazioni dii immobili ad uso abitativo a canone concordato al 10% si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con tali si intendono le calamità naturali o connesse con l'attività dell' uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Al verificarsi di tali eventi (o al loro verificarsi imminente) il Consiglio dei Ministri delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
Attenzione va prestata al fatto che per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Si ricorda brevemente, che l'Agenzia delle Entrate aveva fornito alcuni chiarimenti nella Risposta all'interpello 470 del 7 novembre 2019, si rimanda pertanto all'articolo Cedolare secca: ok all'aliquota ridotta per i Comuni in emergenza per approfondimenti.