L’INPS ha emanato il messaggio n. 612 del 18 febbraio 2020 diretto ai propri uffici territoriali, con indicazioni sulle certificazioni da allegare alle domande , da parte di pensionati residenti in Bulgaria, per la detassazione di pensioni italiane private, in applicazione della convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali.
Come noto i pensionati residenti in uno dei Paesi con cui l’Italia ha stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, se in possesso dei requisiti possono chiedere all'INPS l’applicazione della normativa prevista di esenzione fiscale, utilizzando l’apposito modulo della serie “EP-I” con cui l’Autorità fiscale del Paese di residenza deve attestare che il richiedente è fiscalmente residente nel Paese .
Alcune Autorità fiscali estere, come appunto quella bulgara, non utilizzano il suddetto modulo “EP-I”, ma modulistica propria.
Il messaggio chiarisce che l’Autorità fiscale bulgara attualmente rilascia due tipologie di certificati :
- certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero;
- certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi dell’articolo 4 della legge interna bulgara sui redditi delle persone fisiche.
che non hanno la stessa validita ai fini dell'esenzione fiscale della pensione in Italia .
Viene quindi sottolineato che gli uffici dell'istituto sono tenuti a considerare utili per domande di esenzione dall’imposizione in Italia soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria, come da esempio allegato al messaggio.
I pensionati interessati sono quindi tenuti a richiedere e allegare alla domanda il certificato esclusivamente della tipologia specificata.