Nella circolare 19 del 10 febbraio 2023 Inps comunica che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono pari a:
- 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 23,25% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, (aliquota che continuerà ad incrementarsi annualmente di 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%).
Si conferma anche per l’anno 2023, la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati
Vanno ricordate anche:
- l' aliquota aggiuntiva pari allo 0,48% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti.
- la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.
Aliquote contributi artigiani e commercianti 2023 | ||
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Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24% | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 23,25% | 23,73% |
Minimi contributivi e massimali di reddito
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS, aggiornato al tasso ISTATI 2022 dell'8,1%, è pari a € 17.504,00.
Questi quindi i minimali contributivi 2023, comprensivi del contributo per l'indennizzo della maternità , che resta fissato a 7,44 euro:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) | € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) | € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità) |
Il contributo previdenziale è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari all’importo di € 52.190,00.
I massimali di reddito oltre i quali non è dovuta contribuzione sono i seguenti:
- € 86.983,00 per i lavoratori con anzianità contributi antecedente il 1996
- €113.520,00: per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.
Va sottolineato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali per l'impresa
Scadenze versamenti contributi artigiani e commercianti
I contributi dovranno essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze :
- 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente , a titolo di saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023.
Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare 19 2023 e ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.