La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3625 del 13 febbraio 2020 ha affermato che anche il premio fedeltà previsto dalla contrattazione collettiva aziendale è computabile ai fini del calcolo del tfr. Il caso giunto all'attenzione della suprema corte riguardava il dipendente di un istituto bancario che chiedeva l'accertamento del diritto al computo nel calcolo del TFR del c.d. premio di fedeltà previsto dalla contrattazione collettiva aziendale.
Posto che l'articolo 2120 del Codice civile, in tema di Trattamento di Fine Rapporto prevede che la retribuzione annua al da prendere in considerazione comprenda «salvo diversa previsione dei contratti collettivi…tutte le somme … corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale …».
La Corte di Appello, aveva dato ragione al lavoratore affermando il premio di fedeltà doveva essere computato in quanto somma con i requisiti previsti articolo 2120 del Codice civile, ovvero di dipendenza dal rapporto di lavoro, essendo rigorosamente collegato allo svolgimento dello stesso e di non occasionalità, in quanto t collegato al protrarsi dell'attività lavorativa per un certo periodo di tempo. Inoltre, la Corte d'appello aveva ritenuto che dall'accordo aziendale non discendeva in modo certo la volontà di escludere il predetto premio dal TFR.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento conferma le conclusioni della Corte di appello e ribadisce il costante orientamento giurisprudenziale che, non considerando la frequenza delle erogazioni, ma piuttosto la qualità dell'emolumento corrisposto, considera preponderante la «derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo, ed esclude dal calcolo del TFR solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite» (Cass. 21 luglio 2014, n. 16591).