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BONUS FACCIATE 2020 DETRAIBILI AI FINI IRPEF E IRES

2 minuti, Redazione , 19/02/2020

Bonus facciate 2020 detraibili ai fini IRPEF e IRES

Bonus facciate: possibile beneficiare dell'agevolazione ai fini IRPEF e ai fini IRES. Attenzione ai criteri di cassa e competenza

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La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, la detrazione al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la sistemazione delle facciate degli edifici. Rimandando per una panoramica dell'agevolazione all'articolo Bonus Facciate 2020: ecco come funzionano le detrazioni fiscali, vediamo un importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2 del 14 febbraio 2020 (allegata per completezza a questo articolo).

In generale, per il bonus non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Attenzione va prestata al fatto che la detrazione può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Considerato che la norma utilizza la locuzione ‹‹spese documentate, sostenute nell’anno 2020››, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
  • per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Per quanto riguarda le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”; diversamente, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al “bonus facciate”.

Ti potrebbero interessare:

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 14.02.2020 n. 2/E

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

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