La legge di bilancio 2020 ha introdotto il cd. "Bonus facciate" cioè la detrazione al 90% delle spese sostenute per interventi sulle facciate degli edifici. In particolare, il comma 219 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020 prevede che: “le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”. Chiarimenti sulla detrazione sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 2 del 14 febbraio 2020, allegata a questo articolo. Per approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura Bonus Facciate 2020: ecco come funzionano le detrazioni fiscali
In generale, sotto il profilo soggettivo la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Sono pertanto ammessi al “bonus facciate”
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
- le società semplici,
- le associazioni tra professionisti
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Attenzione va prestata al fatto che trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Sono esclusi, ad esempio, dalla possibilità di fruire del “bonus facciate”, i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario poiché il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
I forfettari possono tuttavia optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale non possibile a causa dell'imposta sostitutiva.
Il Decreto Rilancio all'art. 121, ha infatti previsto la possibilita', per le spese sostenute nel 2020 e 2021, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta pari all’importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
La disposizione in commento, per effetto della "trasformazione in credito di imposta e per la possibilità di cessione a banche ed intermediari finanziari" finisce per rendere irrilevante l'incapienza totale/o parziale del contribuente per cui il beneficio è sempre spettante per l'intero ammontare, secondo il piano di fruizione (in cinque o dieci anni) ed in presenza degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dell'agevolazione.