Le perdite d’impresa generate nel periodo d’imposta 2017 e non compensate nel triennio 2018-2020, possono essere compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto:ovvero senza limiti di tempo e nella misura dell'80%. Tuttavia, è legittimo dedurre integralmente le perdite d'impresa rinvenienti dal periodo di imposta 2017 se il contribuente che ha adottato il principio di cassa dal 2017, cessa la propria attività nel 2018. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con Risposta n 45 del 10 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato). Per una panoramica dell'argomento si rimanda all'articolo: Riporto perdite fiscali
Nel caso oggetto di interpello, l’istante, titolare di una ditta individuale, adottava il regime di contabilità semplificata per cassa a partire dall’anno di imposta 2017 (come disposto dalla legge di Bilancio 2017) e, nel periodo di imposta 2017, realizzava una perdita d’impresa (in quanto il valore delle rimanenze finali delle merci non veniva rilevato per determinare il reddito di impresa come componente positivo e quindi non poteva essere contabilizzato nel periodo di imposta 2018 come componente negativo del reddito).
Nel 2018, a seguito di cessazione dell’attività, l’istante conseguiva ingenti ricavi dovuti alla vendita di tutte le rimanenze e quindi generava un notevole reddito d’impresa.
Il contribuente ha domandato all’Agenzia delle Entrate quale sia il corretto trattamento fiscale della perdita d'impresa, avendo cessato la propria attività e non potendo quindi portare in deduzione nelle annualità successive al 2018 la perdita rimanente.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 ha modificato la disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa. In particolare, le imprese minori possono utilizzare le perdite di periodo compensando i redditi dei periodi d'imposta successivi, fino all'80% del reddito d'impresa relativo a ciascun periodo d'imposta e senza limiti di tempo.
Per le imprese commerciali di cui all'art. 66 TUIR è tuttavia previsto un regime transitorio che consente il riporto delle perdite in via eccezionale alle imprese in contabilità semplificata che applicano il nuovo regime di cassa e che ha comportato l'imputazione integrale del costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa.
Secondo la disciplina transitoria il riporto delle perdite può avvenire nei tre anni successivi al passaggio dal principio di competenza a quello di cassa e le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti (in misura non superiore al 40% per i periodi d'imposta 2018 e 2019 e in misura non superiore al 60% per il periodo d'imposta 2020, per l'intero importo che trova capienza in essi).
Le perdite del 2017, non compensate nel triennio 2018-2020, saranno quindi compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto (senza limiti di tempo, nella misura dell'80%).
L’istante, avendo cessato la propria attività, non produrrà più reddito d’impresa e dunque non potrà procedere a ulteriori compensazioni negli anni successivi, pertanto verrebbe penalizzata dalla disciplina transitoria. A tal fine, la contribuente desidera sapere se può portare in deduzione l’intera perdita che trova capienza nel reddito di impresa prodotto nel 2018.
L’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che l'istante, nel periodo di imposta di cessazione dell'attività (2018), possa dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d'impresa rinvenienti dal periodo di imposta antecedente (2017), generate per effetto dell'imputazione integrale del costo delle rimanenze nel periodo d'imposta 2017 (avendo applicato il regime di cassa disposto per i soggetti in contabilità semplificata ad opera della legge di bilancio 2017).