La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria . Vediamo piu in dettaglio.
Il caso riguardava un lavoratore che a seguito di licenziamento chiedeva il ristoro di alcuni elementi della retribuzione tra cui l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. La corte di appello confermava la sentenza del tribunale di diniego , considerando tale indennità come avente natura retributiva q quindi soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ.
La questione ha avuto esiti giurisprudenziali non univoci ma la più recente giurisprudenza della sezione lavoro , in base al criterio della natura mista dell'indennità in questione, sia risarcitoria che retributiva, ha ritenuto prevalente ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo.
E' anche stato previsato che la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (v. Cass. n. 11462-12, Cass. n. 20836-13, Cass. n. 1757-16, Cass. n. 14559-17).
Non appaiono pertinenti le considerazioni per cui come afferma Cass. n. 13473-18, l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della I. n. 153 del 1969. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore. Non hanno rilievo invce in tema di verifica della prescrizione ai fini del credito teso a compensare il danno derivato dalla perdita del diritto al riposo.
Quindi i giudici hanno precisato che, nonostante tale indennità abbia natura sia risarcitoria che retributiva, ai fini dell’individuazione del termine prescrizionale, debba essere riconosciuta prevalenza al carattere risarcitorio, in quanto tale emolumento è volto a compensare il danno che deriva dalla perdita del diritto al riposo.