L'agenzia chiarisce che in assenza di richiesta nei termini ordinari, si puo fruire dell'agevolazione dal momento della richiesta anche solo per il periodo restante rispetto al quinquennio previsto
Nella risposta a interpello N. 59 del 13 febbraio 2020 ( allegata qui sotto) viene analizzato il caso di una cittadina italiana laureata trasferita in italia nel maggio 2017 dopo alcuni anni di lavoro all'estero a seguito di un precontratto di lavoro con una società francese pe un lavoro un Italia dal settembre 2017 . Veniva chiesta la possibilità di fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, a decorrere dalla data di trasferimento della residenza, considerando che il pre-contratto di lavoro, con promessa di assunzione in Italia da parte della citata società francese, giustifichi il collegamento tra il trasferimento della residenza a maggio del 2017 e l'inizio dell'attività lavorativa a settembre 2017. Inoltre fa presente di poter provare la precedente residenza estera con il certificato storico di migrazione emesso dal Comune di Y, che attesta l'emigrazione a Parigi a decorrere dal 2 dicembre 2009 e la successiva iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente del medesimo Comune in data 8 maggio 2017.
L'agenzia precisa innazitutto che la definizione dell'effettiva residenza fiscale di un soggetto non puo essere oggetto di istanza di interpello. Per quanto riguarda invece il tempo intercorrente tra il trasferimento della residenza e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia, la circolare n. 17/E del 2017 (Parte II paragrafo 3.1) ha chiarito che possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi.
Con riferimento alla fruizione dell'agevolazione nei cinque periodi d'imposta dal trasferimento della residenza fiscale in Italia, la citata circolare n. 17/E del 2017 (pag.
28) chiarisce che ai soggetti destinatari del comma 2 dell'articolo 16 non è richiesto, tra l'altro, che l'attività lavorativa debba essere prestata nel territorio italiano per un
periodo superiore a 183 giorni.
In relazione alle modalità di fruizione del beneficio l'agenziai rammenta che, come chiarito con la citata circolare 17/E , il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
Nel caso in questione però la contribuente non ha fatto richiesta di fruizione il primo anno né ne ha dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione ad oggi risultano scaduti.
Pertanto, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è precluso; tuttavia, l' Istante potrà fruire del regime in esame per i restanti tre periodi di imposta del
quinquennio agevolabile.