Le spese sostenute per la frequenza di una scuola professionale privata di danza ubicata all’estero e quelle relative all’alloggio, non sono detraibili dal reddito IRPEF.
Ciò è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 53 del 12 febbraio 2020 che ha rigettato l’interpretazione proposta dal contribuente/istante.
Il quesito posto dal genitore istante, riguarda la possibilità di detrarre fiscalmente dal proprio reddito le spese sostenute per permettere al figlio di frequentare una scuola professionale di danza (che rilascia un regolare diploma di studio) situata all’estero nonché le spese per l’alloggio.
Come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso “università statali e non statali”.
Sul punto si richiama anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 31 maggio 2019 nella quale viene affermata la legittimità della detrazione relativa alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, anche se svolti all’estero.
La norma citata, che consente l’agevolazione fiscale, riguarda però le spese universitarie, ed essendo una norma speciale che deroga alla regola generale, non può essere estesa a casi diversi da quelli espressamente indicati nel testo della disposizione (come quello riguardante l'ipotesi sottoposta alll’Agenzia).
La detrazione della spesa sostenuta per la frequenza (e per l’alloggio) non risulta quindi legittima per il genitore istante in quanto il figlio ha frequentato una scuola professionale di danza, non prevista dall’art. 15 TUIR che invece riguarda le università.