Gli adempimenti IVA e gli obblighi di dichiarazione volti anche all'acquisizione di crediti d'imposta riguardanti il periodo che intercorre tra la data di apertura e quella di chiusura del fallimento, sono a carico del curatore. Ciò anche se la società sia tornata in bonis nell’ambito della procedura di concordato fallimentare con assuntore (soggetto al quale vengono trasferite tutte le attività della procedura concorsuale).
E' quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, mediante Risposta n. 34 del 7 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato).
Nel caso esaminato, il curatore istante desiderava sapere chi fosse il soggetto legittimato (egli stesso ovvero l’assuntore) ad eseguire gli adempimenti fiscali, come la dichiarazione IVA, anche al fine di acquisire eventuali crediti di imposta e cederli all’assuntore.
Come previsto dal decreto IVA (cfr. l'art. 74-bis, comma 2), per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore.
L’Agenzia ha chiarito inoltre che, gli adempimenti in questione (riguardanti il periodo in cui la società era soggetta a procedura concorsuale), spettano al curatore e che la chiusura del fallimento per intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare con assuntore, non pregiudica la legittimazione del curatore fallimentare ad eseguire i connessi adempimenti fiscali.
Viene quindi affermato che il curatore è legittimato a presentare la dichiarazione IVA finale e richiedere il rimborso del credito IVA da erogare all'assuntore.