La bozza di decreto legislativo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs n. 14/2019), attuazione della legge delega 8 marzo 2019, n. 20, appena approvato dal Consiglio dei Ministri (e consultabile nel file allegato), reca alcune importanti novità.
Si segnala che, con riferimento alle microimprese (cioè quelle che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei limiti del nuovo 2477 c.c.: attivo 4 milioni di euro, ricavi 4 milioni di euro, 20 dipendenti), è stato prorogato di sei mesi il termine per l’obbligo di effettuare le segnalazioni d’allerta all’OCRI da parte degli organi di controllo interno e dei revisori contabili, oltre che dei creditori pubblici qualificati (Inps, Fisco e agenti della riscossione).
Conseguentemente tali società saranno obbligate a partire dalla data del 15 febbraio 2021 (e non invece dal 15 agosto 2020).
Per quanto riguarda l’Albo di cui all’art. 356 CCII relativo ai soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure, è stata prevista un’iscrizione agevolata e sono stati semplificati gli obblighi formativi per dottori commercialisti e avvocati.
In particolare, le due categorie citate, saranno tenute a intraprendere corsi di formazione per la durata di 40 ore (e non più 200, come invece viene mantenuto per i consulenti del lavoro).
In aggiunta, l’accesso all’Albo (nella prima fase di popolamento) sarà consentita ai soggetti che siano stati nominati in almeno due procedure (e non più quattro) negli ultimi quattro anni come curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.
Un ulteriore chiarimento contenuto nel decreto correttivo, riguarda l’attività che spetta in via esclusiva agli amministratori.
In particolare, il testo attuale dell'art. 377 CCII (assetti organizzativi societari), prevede che la gestione dell’impresa spetti esclusivamente agli amministratori.
Al fine di conciliare tale norma con il ruolo dei soci gestori previsto dagli artt. 2479 e 2368 c.c., il decreto correttivo ha specificato che il Codice della Crisi affida in via esclusiva agli amministratori l’istituzione di assetti organizzativi e non invece la gestione dell’impresa.