E' stata pubblicata oggi dall'Agenzia l'attesa circolare esplicativa sul nuovo obbligo di controllo da parte delle imprese committenti sui versamenti effettuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici, previsto dal decreto fiscale 2020 . Ricordiamo che tale adempimento si applica nei casi di contratti di appalto superiori alla soglia di 200mila euro con esenzione solo per le imprese con i requisiti certificati dall'Agenzia stessa .
La prima scadenza prevista è fissata al 22 febbraio 2020, 5 giorni dopo il versamento delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio . La principale novità riguarda la sospensione delle sanzioni . Infatti non si applicheranno fino al 30 aprile prossimo, nel caso in cui l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, anche senza usare le deleghe distinte per committente.
La circolare n. 1 del 12 febbraio 2020 , affronta (anche con esempi pratici) tutti gli aspetti di questa controversa norma.
Questi gli altri chiarimenti forniti:
- Sono esclusi i professionisti , i soggetti privi di stabile organizzazione in Italia, i condomini (perché non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o professionale), i contratti di somministrazione, gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
- In tema di appalto di servizi , l'ambito di applicazione interessa tutti i tipi di manodopera fornita sia manuale che intellettuale ( quindi ad esempio sono coinvolte le società di consulenza )
- In caso di catena di soggetti azienda- appaltatore-subappaltatore la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario.
- il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili devono essere verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio )
Riguardo la soglia economica di 200mila euro annui oltre la quale scatta l'obbligo, l'Agenzia specifica che:
- "l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre). Sempre per esigenze di semplificazione, si farà riferimento ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.
- Ai fini del computo si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell’anno con ciascuna impresa.
- In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis.
Riguardo il concetto di "prevalente utilizzo di manodopera" che definisce l'applicabilità dell'obbligo , la circolare spiega che per calcolare tale prevalenza occorre "fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti). La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Inoltre , per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali , non solo facendo riferimento all'inquadramento formale ed effettivo dei lavoratori ma anche per lavoratori autonomi che svolgano attività assimilabili a quelle di dipendenti e assimilati.
Infine d riguardo i concetto di utilizzo di beni strumentali , l'Agenzia afferma che "l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano l'applicabilità" della norma .