E' stato pubblicato dall'Agenzia delle Entrate l'attesissimo documento di prassi con i chiarimenti in merito alle modifiche di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla Legge di bilancio 2020 al regime forfettario (Risoluzione 7/E del 11.02.2020).
Com'è noto ormai, la legge di bilancio 2020 ha apportato modifiche alla disciplina del regime forfetario,
- con riferimento ai requisiti di accesso: è stato previsto che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro)
- in relazione alle cause di esclusione: è stata prevista quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro.
Con la Risoluzione n.. 7 del 11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto il limite delle spese va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.
Anche la clausola di esclusione opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000.
Infine, la Risoluzione ha evidenziato che, con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait.
Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Per approfondimenti si rimanda all'articolo Forfettari fuoriusciti dal regime: ecco a cosa prestare attenzione
Nulla di nuovo per i contribuenti, in quanto la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di ieri è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati(si veda l'articolo Forfettari: da subito in vigore le cause ostative).