Con la circolare 21 dell' 11 febbraio 2020 l'INPS interviene con chiarimenti e istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità di sostegno al reddito del settore dei call center e le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens.
Si ricorda che tale indennità è pari al trattamento CIG, per una durata massima di dodici mesi, ed era stata prevista inizialmente dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Jobs act) per l’anno 2015, 2016 e 2017 . La misura è stata poi rifinanziata dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per gli eventi verificatisi nel 2019 per 20 milioni di euro. Va precisato che in presenza di un accordo siglato nell'anno 2019 - con inizio della sospensione nel 2019 è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2019 ma solo nel limite delle risorse stanziate .
Con il messaggio n. 3058/2019, l’Istituto ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese :
- Può essere richiesta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinata da crisi aziendale, valutata dal Ministero sulla base dei criteri individuati nelle circolari n. 31/2015 e n. 8/2019. L'importo non è soggetto alla riduzione prevista dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD).
- L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro I corrispondenti periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia
- E' previsto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione d calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa)
- Restano a carico delle imprese anche le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.
- Considerato che il settore dei call center è coperto anche dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ciascun datore di lavoro, per la medesima unità produttiva, non può presentare domande di integrazione salariale e domande FIS per periodi coincidenti .
ISTRUZIONI OPERATIVE SISTEMA "TICKET"
Per il monitoraggio della spesa l'INPS richiede che le aziende interessate utilizzino nel flusso Uniemens, per periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, mentre per periodi di concenssione inziati entro il 31 ottobre 2019, le imprese dovevano avvalersi del sistema della “CIG Aggregata”
I decreti ministeriali di concessione della indennità dal mese di novembre 2019, saranno censiti dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il nuovo codice intervento “667” e con il nuovo codice evento “668”, e identificati con un codice di sette cifre, di cui le prime due corrispondono all’anno di emanazione e le restanti cinque al numero di protocollo.
Il termine dei sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto se successivo.
Uso del CodiceEvento
A partire dalle denunce di novembre 2019, per tutti gli eventi di CIGD gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.
“CIGD con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDImporto>, esporranno l’importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazioni soggette o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “G805”, avente il significato di “Conguaglio CIGD Call center art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019”.
Per l’esposizione del contributo addizionale, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDADebito> / <CongCIGDCausAdd>, esporranno il codice causale “E650” avente il significato di “Ctr. Addizionale CIGD Call center art. 26-sexies del decreto-legge 28 gennaio 2019”, e nell’elemento <CongCIGDImpAdd> il relativo importo.