Sono stati comunicati dall'INPS nella Circolare 20 del 10.2.2020 gli importi , in vigore dal 1° gennaio 2020, delle seguenti prestazioni economiche:
- trattamenti di integrazione salariale,
- assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
- indennità di disoccupazione NASpI, indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- indennità di disoccupazione agricola
- assegno per le attività socialmente utili LSU.
Indennità di disoccupazione NASpI: la retribuzione a riferimento per il calcolo è pari a € 1.227,55 per il 2020. L’importo massimo mensile per il 2020, € 1.335,40.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL: la retribuzione da prendere a riferimento è pari a € 1.227,55 per il 2020. L’importo massimo mensile è pari a € 1.335,40.
Indennità di disoccupazione agricola: con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2019, si applicano gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno: € 1.193,75 (massimale più alto) e a € 993,21 (massimale più basso).
Assegno per attività socialmente utili: L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2020, a € 595,93.
Trattamenti di integrazione salariale
Con Retribuzione Inferiore o uguale a 2.159,48: Importo lordo 998,18 importo netto 939,89 euro
Con Retribuzione Superiore a 2.159,48 : Importo lordo 1.199,72 importo netto 1.129,66 euro
Detti importi massimi devono essere incrementati del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Fondo Credito - Assegno ordinario:
Retribuzione mensile lorda (euro) Inferiore a 2.184,24: massimale euro 1.186,29
Retribuzione mensile lorda tra 2.184,24 – 3.452,74 massimale euro 1.367,35
Retribuzione mensile lorda Superiore a 3.452,74: massimale euro 1.727,41
Fondo Credito - Assegno emergenziale:
Massimali assegno emergenziale (euro) |
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Retribuzione tabellare annua lorda |
Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) |
Importo al netto della riduzione 5,84% (euro) |
Inferiore a 41.829,33 |
2.443,35 |
2.300,66 |
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 |
2.752,41 |
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Superiore a 55.037,77 |
3.852,34 |
Fondo Credito cooperativo
Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo (euro) |
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Retribuzione tabellare annua lorda |
Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) |
Importo al netto della riduzione 5,84% |
Inferiore a 39.543,11 |
2.343,44 |
2.206,58 |
Compresa tra 39.543,11– 55.152,24 |
3.151,99 |
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Superiore a 55.152,24 |
3.666,06 |