E’ legittima la detrazione delle spese mediche e di quelle di istruzione sostenute dal genitore per il figlio a carico (anche qualora l’altro genitore ne abbia già fruito al 100%) purchè il genitore che non ha ancora beneficiato dell’agevolazione:
- dimostri di aver effettivamente sostenuto gli oneri per i quali chiede la detrazione nell'interesse del figlio a carico;
- chieda la detrazione per oneri che rientrano in quelli previsti dalla norma e per le percentuali indicate (art.15 DPR n. 917 del 1986);
- abbia il figlio “a carico”, secondo le condizioni indicate nell’art. 12 DPR n. 917 del 1986.
Non comporta invece l’esclusione del diritto alla detrazione, il fatto che il genitore abbia omesso di indicare nel modello di dichiarazione la percentuale di deduzione a lui spettante (cfr. apposito spazio della parte del quadro RP dedicata ai familiari a carico).
Ciò è quanto ha affermato la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 34344 del 23 dicembre 2019, con la quale ha accolto il ricorso del contribuente e cassato la Sentenza della CTR Lombardia che confermava quella della CTP di Milano.
Nella vicenda in esame, i giudici di merito avevano respinto il ricorso del contribuente che contestava la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, nella quale non gli venivano riconosciute le detrazioni delle spese mediche e di istruzione da lui sostenute per il figlio a carico.
In particolare, l’amministrazione prima e i giudici successivamente, negavano al contribuente le agevolazioni in questione sulla base del fatto che egli non aveva indicato nella dichiarazione alcuna percentuale di sua spettanza.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che la circostanza rilevata dai giudici di merito non è sufficiente ad escludere la detrazione qualora il contribuente dimostri l’esistenza delle altre condizioni necessarie per godere dell’agevolazione.
A tal proposito, il giudice di legittimità ha ritenuto fondato il motivo di ricorso formulato dal contribuente, nel quale quest'ultimo sosteneva che, nè l’art. 15 del DPR n. 917 del 1986, nè la prassi dell'Amministrazione, presuppongono che possa beneficiare delle detrazioni degli oneri sostenuti per i figli a carico esclusivamente il medesimo genitore che ha dichiarato di avvalersi anche delle deduzioni per oneri di famiglia di cui al DPR n. 917 del 1986, articolo 12.