Una azienda ha proposto interpello all'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale da applicare a un dipendente trasferitosti in Italia entro il 31 dicembre 2015 e che aveva già fruito dei benefici fiscali ex L. 238/2010 dal 2011 al 2015 (con sgravio pari al 30% della retribuzione imponibile) .
Viene chiesto in particolare se il lavoratore possa anche beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all' articolo 16 comma 4, D.Lgs. 147/2015 ( sgravio fiscale del 50% dal 2017 al 2020) fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, precisado che ne aveva regolarmente fatto richiesta, come previsto dal citato art. 16, entro il 2 maggio 2017.
L'agenzia con la (Risposta n. 26 del 6 febbraio 2020) riepiloga la normativa e i provvedimenti interpretativi in materia confermando, come prospettato dall'azienda nell'interpello, che il diritto all'opzione non era condizionato ad alcun termine iniziale di trasferimento della residenza; afferma quindi che il dipendente può continuare a fruire del regime agevolato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. A questo proposito non rileva infatti il pregresso periodo di fruizione, da parte del medesimo dipendente, degli incentivi di cui alla legge n. 238 del 2010.
Conseguentemente, l'azienda istante in qualità di sostituto d'imposta potrà continuare ad operare, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le ritenute d'acconto ai fini dell'IRPEF sul 50 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in territorio italiano.