Nel patto di famiglia mediante il quale il disponente dona ai discendenti la nuda proprietà della quota di controllo nella società partecipata (mantenendo l'usufrutto) alle seguenti condizioni:
- il diritto a percepire gli utili resta in capo all’usufruttuario;
- il diritto di voto nelle assemblee dei soci viene trasferito ai discendenti (si specifica che tale diritto può essere sottratto all’usufruttuario solo nel caso di accordo tra le parti ai sensi dell’art. 2352 c.c.);
non si applica l’imposta di donazione, come previsto dall’ art. 3, comma 4-ter del Testo Unico dell’imposta di successione (cd. Tus) di cui al D.lgs. 346/1990.
Ciò è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 37 e 38 agli interpelli, pubblicate in data 7 febbraio 2020 (e consultabili nei files allegati).
Tali pronunce risultano significative in quanto, generalmente, la donazione della nuda proprietà di quota di controllo societaria, comporta che l’usufruttuario mantenga:
- il diritto a riscuotere gli utili;
- il diritto di voto nelle assemblee dei soci.
Nei casi sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, invece, il donante si accorda con i discendenti trasferendo a questi ultimi, assieme alla nuda proprietà della quota, anche il diritto di voto.
L’Agenzia chiarisce che, anche in questa ipotesi risulta applicabile l’agevolazione di cui al Tus e quindi il trasferimento è esente dall’imposta di successione. Ciò risulta possibile purchè il nudo proprietario abbia la titolarità del diritto di voto nell’assemblea ordinaria e mantenga la titolarità della quota di controllo (che garantisce il 50,01 dei voti nell’assemblea ordinaria della società partecipata) per almeno 5 anni dalla data della donazione o del patto di famiglia.
La soluzione adottata è in linea con l'intento del Legislatore di favorire il passaggio generazionale nelle aziende di famiglia.