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AEROSOL TERAPIA CON IVA ORDINARIA: A DIRLO LE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 10/02/2020

Aerosol terapia con IVA ordinaria: a dirlo le Entrate

Cessione di apparecchi per l'aeresol terapia con IVA al 22%. Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

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La cessione di apprecchi per l'aerosol terapia e accessori, sconta l'aliquota IVA ordinaria al 22% e non l'aliquota IVA al 10%. A fornire questo chiarimento è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 32 del 7 febbraio 2020, allegato a questo articolo. In merito alle spese mediche, in vista della dichiarazione dei redditi, può essere utile l'articolo Farmaci e parafarmaci: come controllare la detraibilità 2020

Tornando all'interpello,  una società che svolge anche la vendita di dispositivi medici di vario tipo, compresi gli apparecchi per aerosol terapia cede tali prodotti tramite canali "on line" e "offline", a favore dei consumatori finali con aliquota IVA ordinaria 22%. La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se sia applicabile l'aliquota ridotta del 10%. Ma la risposta è stata negativa.

In pratica, il quesito  riguarda la riconducibilità degli apparecchi per aerosol terapia e loro accessori tra i "dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie" le cui cessioni sono assoggettabili all'aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi dal n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.  La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha stabilito che devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114), anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune".
La norma d'interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati - ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici; come per esempio sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla predetta voce doganale 3004.
Pertanto alle cessioni di apparecchi per aerosol terapia e loro accessori non si applica l'aliquota ridotta del 10% configurandosi come dispositivi medici non classificabili, dal punto di vista merceologico, nella predetta voce doganale "3004" quali "medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici". 

Allegato

Risposta interpello 32 del 7.02.2020

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

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