La Corte di Cassazione ha affermato nella Sentenza n. 2365 del 3 febbraio 2020 il principio di diritto per cui le garanzie e le procedure previste per il licenziamento disciplinare dall' art. 7 della Legge n. 300 del 1970 sono applicabili anche al rapporto di lavoro in apprendistato. La Suprema Corte ha sottolineato che anche tale rapporto è assoggettato alla disciplina prevista per i licenziamenti individuali e che diversamente si ledono i diritti personali del lavoratore.
Il caso riguardava un lavoratore in contratto di apprendistato per 30 mesi presso una srl , al quale veniva comunicata l'interruzione del rapporto con un atto di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c (per il quale non valgono le tutele previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).
Sia il tribunale che la Corte di appello avevano respinto i ricorsi da parte del lavoratore pur condannando la società a rifondere una parte delle spese di giudizio.
La cassazione ritiene invece fondato il ricorso del lavoratore , in cui si affermava che il periodo di svolgimento dell'apprendistato il rapporto, pur nella sua specialità, è assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro , come confermato anche dalla sentenza n. 169 del 1973 della Corte Costituzionale .
Cio vale , ribadisce la Cassazione, anche se nel caso specifico è applicabile ratione temporis la normativa di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25, dagli articoli 21 e 22 l. n. 56 del 1987, dall'articolo 16 l. n. 196 del 1997, dagli articoli da 47 a 53 d. lgs. n. 276 del 2003, e non il d. lgs. 14 settembre 2011, n. 167, poi modificato dal Jobs act nel 2015.
Anche ai sensi dell'art. 2118 c.c., la previsione di disdetta con periodo di preavviso, corrisponde all'esigenza, propria di un rapporto dì lavoro a tempo indeterminato, di evitare che la parte che subisce il recesso si trovi improvvisamente di fronte allo scioglimento del rapporto.
La Cassazione ricorda che anche nella precedente pronuncia 17373 del 2017, aveva affermato "l'inapplicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus del rapporto di lavoro a termine.
I supremi giudici specificano che "Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, legge n. 300 del 1970, previste in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all'apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole" .
In ogni caso, infatti, "non è possibile negare al lavoratore in regime contrattuale di apprendistato né la titolarità del diritto di difendersi né l'esigenza di tutelare decoro, dignità e immagine, anche professionale, della propria persona. Resta sempre effettivo dunque l'obbligo di formalizzare i richiami disciplinari in caso di violazioni e di prevedere il contraddittorio con il lavoratore, prima di giungere alla sanzione espulsiva.