HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

APPRENDISTATO: PER IL LICENZIAMENTO REGOLE ORDINARIE

2 minuti, Redazione , 07/02/2020

Apprendistato: per il licenziamento regole ordinarie

In caso di licenziamento disciplinare nel contratto di apprendistato si applicano le tutele del licenziamento individuale dell'art . 7 legge 300 del 1970, dice la Cassazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione ha affermato nella Sentenza n. 2365 del 3 febbraio 2020 il principio di diritto per cui le  garanzie e le procedure previste  per il licenziamento disciplinare  dall' art. 7  della  Legge n. 300 del 1970  sono applicabili anche al rapporto di lavoro in apprendistato.  La Suprema Corte ha sottolineato che  anche tale rapporto è assoggettato alla disciplina prevista per i licenziamenti individuali e che  diversamente si ledono  i diritti personali del lavoratore. 

Il caso riguardava un lavoratore in contratto di apprendistato per 30 mesi presso una srl , al quale veniva comunicata l'interruzione del rapporto con un atto di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c  (per il quale non valgono le tutele previste  dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).
Sia il tribunale che la Corte di appello avevano respinto i ricorsi da parte del lavoratore pur condannando la società a rifondere una parte delle spese di giudizio.

La cassazione ritiene invece fondato il ricorso del lavoratore , in cui si affermava che il periodo di svolgimento dell'apprendistato il rapporto, pur nella sua specialità, è assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro , come confermato anche dalla sentenza n. 169 del 1973 della Corte Costituzionale . 

Cio vale , ribadisce la Cassazione, anche se nel caso specifico  è applicabile  ratione temporis la normativa di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25, dagli articoli 21 e  22 l. n. 56 del 1987, dall'articolo 16 l. n. 196 del 1997, dagli articoli da 47 a  53 d. lgs. n. 276 del 2003,  e non il d. lgs. 14 settembre 2011, n. 167, poi modificato dal Jobs act nel 2015.

 Anche ai sensi dell'art. 2118 c.c.,  la previsione  di disdetta con periodo di preavviso, corrisponde all'esigenza, propria di un rapporto dì lavoro a tempo indeterminato, di evitare che la parte che subisce il recesso si trovi improvvisamente di fronte allo scioglimento del rapporto. 

La Cassazione ricorda che anche nella precedente pronuncia 17373 del 2017, aveva affermato  "l'inapplicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus del rapporto di lavoro a termine. 

I supremi giudici specificano che  "Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dall'art. 7, legge n. 300 del 1970,  previste  in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all'apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole" .

In ogni caso, infatti, "non è possibile negare al lavoratore in regime contrattuale di apprendistato né la titolarità del diritto di difendersi né l'esigenza di tutelare decoro, dignità e immagine, anche professionale, della propria persona. Resta  sempre effettivo dunque l'obbligo di formalizzare i richiami disciplinari  in caso di violazioni e di prevedere il contraddittorio con il lavoratore, prima di giungere alla sanzione espulsiva.

Allegato

Cass lavoro 2365 2020 apprendistato

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 25/11/2024 TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

TFS le regole per la detassazione parziale

La risposta a interpello 225 dell'ADE chiarisce il tema di imponibilità del TFS. La normativa sulla detassazione non è applicabile al TFR. Il limite si riferisce

Concorso magistratura 2022/24: elenchi domande poste agli   orali

Sono in corso gli orali concorso magistratura 400 posti 2022 riaperto nel 2024 Tutte le istruzioni e materiali per le prove. Le domande già proposte fino ad oggi

Titoli di stato e buoni postali esclusi dall'ISEE: le novità dal 2025

Come funziona quali saranno i vantaggi della novità dei BPT e buoni postali fuori dal calcolo dell'ISEE. In arrivo il decreto, probabilmente in vigore da 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.