Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto.
La Corte di Cassazione si è espressa in tal senso con la recente Ordinanza (n. 2152 del 30 gennaio 2020) con cui ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate riformando la decisione dei giudici di primo e secondo grado.
Nella vicenda in esame, la contribuente, dopo che si era avvalsa delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche (esclusione dalla tassazione dei ricavi da attività istituzionale e coefficiente di redditività del 3% sui ricavi derivanti da attività commerciali), subiva un avviso di accertamento per il recupero a tassazione delle agevolazioni non dovute. La Guardia di Finanza aveva infatti verificato che la contribuente:
- non era iscritta al Coni;
- esercitava un’attività commerciale (assimilabile ad un centro benessere).
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente e tale decisione veniva confermata in secondo grado in quanto la ricorrente dimostrava di essere affiliata a UISP (che equivale a riconoscimento definitivo per delibera del CONI) e sulla base del fatto che i giudici escludevano la rilevanza fiscale del disordine nelle scritture contabili della contribuente.
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione dei giudici di merito, ritenendo fondato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e stabilendo che la contribuente non aveva diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche. Il giudice di legittimità evidenzia infatti che, per ottenere i benefici in oggetto, sono necessarie due condizioni:
- il requisito formale della veste giuridica assunta di associazione sportiva dilettantistica;
- il requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fini di lucro e di promozione sportiva conformemente a quanto dichiarato.
La sola affiliazione al CONI non basta quindi per godere l’esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986.